5. Le cause di giustificazione
6. Concorso di persone nel reato
8. Le conseguenze civili del reato
9. La responsabilità per funzioni sportive
10. I reati
dei dirigenti delle associazioni sportive
11. La frode in competizioni sportive
Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico (pubblico, perché la
repressione dei reati risponde all’interesse generale di una pacifica
convivenza sociale anche qualora l’illecito leda unicamente beni individuali)
che disciplina i fatti illeciti costituenti reato in conseguenza
dei quali la Legge prevede l’applicazione di sanzioni penali.
La necessità di
ricorrere al diritto penale trae origine dall’insufficienza di
altri strumenti di protezione a fronte di forti aggressioni alla
comunità dei cittadini. Le sanzioni penali, infatti, sono più afflittive di quelle previste dagli altri rami del Diritto
e sono caratterizzate da una funzione
preventiva generale, perché - con la minaccia della loro irrogazione -
tendono a distogliere i cittadini dal commettere certe azioni, ed una funzione preventiva speciale, perché,
con la concreta applicazione al reo, tendono ad evitare, attraverso la funzione
rieducativa della pena (art. 27, comma 2 Cost., “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”), che lo stesso
torni a delinquere.
Le sanzioni di cui
si serve l’ordinamento penale per adempiere a tale
compito sono le pene e le misure di sicurezza.
Tuttavia, occorre rinvenire un criterio che consenta di selezionare, tra i
vari beni giuridici, quelli effettivamente meritevoli di tutela penale e che,
allo stesso tempo, vincoli il Legislatore evitando che la sua discrezionalità
sfoci nell’arbitrio e comporti un’eccessiva criminalizzazione, talvolta
unicamente funzionale al mantenimento di un determinato assetto politico e
sociale.
Deve, inoltre,
ricordarsi che la sensibilità dei cittadini muta nel tempo; così, un bene che,
in un certo periodo, non è considerato meritevole di tutela penale, in seguito
può essere considerato diversamente.
Un chiaro esempio è
dato dalla Legge n. 376/2000 (Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping)
che, in considerazione del dilagante fenomeno dell’assunzione da parte di atleti di sostanze proibite, ha introdotto ipotesi di
reato in precedenza non previste.
Nel nostro
ordinamento, per soddisfare queste esigenze, si deve fare riferimento ai valori
costituzionali, sia individuando gli interessi giuridici dotati di una rilevanza costituzionale esplicita - vale a dire, quelli che sono
direttamente previsti dalla Carta Costituzionale come diritti fondamentali del
cittadino (vita, salute, libertà, proprietà) - ma anche quelli di rilevanza costituzionale implicita, quei
beni che, nella Carta fondamentale, trovano solamente un riconoscimento
indiretto in quanto la loro tutela è funzionale a
quella di altro bene che riceve un riconoscimento esplicito. Questo consente
che la tutela penale sia estendibile ad interessi giuridici non ancora emersi
alla nascita della Costituzione (1948), consentendo un costante aggiornamento
del sistema penale.
In tal modo, la
risposta punitiva dello Stato è circoscritta nei limiti della stretta necessità
(extrema ratio).
Consiste nel
ricondurre il controllo penale a specifiche condotte: l’illecito penale si
configura solo con riferimento a determinate modalità
di aggressione dei beni giuridici. Da ciò deriva la tipizzazione delle fattispecie, vale a dire la necessità che ogni
fatto che costituisce reato sia esattamente descritto nella norma giuridica e,
di conseguenza, facilmente individuato.
Nel nostro
ordinamento costituiscono reato solo ed esclusivamente i fatti espressamente
previsti dalla Legge come tali e non anche quelle condotte che, sebbene
parimenti lesive dello stesso bene, non siano esplicitamente
individuate come reato dalla Legge penale.
Tale principio è
previsto con una diversa formulazione letterale, ma la ratio è la stessa, rispettivamente agli artt.
25, comma 2, della Costituzione (“Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) e 1 del codice
penale (“Nessuno può essere punito per un
fatto che non sia espressamente preveduto come reato, né con pene che non siano
da essa stabilita”).
Questo per la
tutela della libertà individuale che può essere limitata dall’Ordinamento
solamente nei casi e nei modi espressamente previsti dalla Legge.
Si tratta di
principio che vale non solo per la determinazione dei fatti costituenti reato,
ma anche per l’individuazione delle sanzioni ad esse
collegate, con obbligo per il Giudice di conformarsi a quelle previste tenendo
conto delle rispettive soglie minime e massime, al fine di adeguare il più
possibile la pena al disvalore concreto del fatto.
Il principio di
legalità si articola in quattro sotto-principi che ne costituiscono il
corollario: a) il principio della riserva di legge; b) il principio di tassatività; c) il principio dell’irretroattività della
legge penale; d) il divieto di analogia.
IV.a. Principio di riserva di legge
E’ un
sotto-principio del principio di legalità, per il quale viene
sancito che la delimitazione delle fattispecie incriminatici, sia per quanto
riguarda la configurazione di nuove ipotesi che l’introduzione di eventuali
depenalizzazioni, rientri nei compiti esclusivi del Parlamento, quale Organo
che direttamente esprime la sovranità popolare. In buona sostanza, solamente la
Legge (intendendosi con tale termine l’atto normativo licenziato dal
Parlamento), o altro provvedimento ad essa equiparato
(decreto legislativo e decreto legge), può determinare e stabilire i reati e le
pene.
Ciò nonostante,
nella prassi, soprattutto in quei settori caratterizzati da maggior complessità
tecnica o che necessitano di continui aggiornamenti,
il Legislatore ha spesso fissato le linee fondamentali della disciplina e si è
trovato costretto ad affidare il completamento tecnico di essa a norme di rango
secondario emanate dal potere esecutivo. Ciò non significa che sia la fonte secondaria a determinare il fatto costituente
reato, poiché lo stesso è già precisamente delineato dal Legislatore, tuttavia
essa integra il precetto penale con un giudizio tecnico.
In tema di stupefacenti, ad esempio, il D.P.R.
309/1990 incrimina, tra le altre, le condotte di vendita e di cessione di
stupefacenti: stabilire se una sostanza sia o meno stupefacente comporta un accertamento
tecnico che non può essere demandato al Legislatore ordinario, cosicché la
stessa Legge rimanda alle tabelle del Ministero della Salute per la
determinazione delle sostanze vietate.
Altro esempio
d’integrazione fra normativa primaria e secondaria è costituito dalla Legge sul
doping 376/2000 che, all’art. 9, rimanda l’individuazione delle sostanze
vietate ad un elenco elaborato dalla Commissione antidoping e trasfuso in un apposito Decreto ministeriale.
In tal modo il
comportamento illecito consiste nel non osservare il provvedimento, ma sarà l’Autorità
competente, con l’emissione del Decreto ministeriale, ad individuare la
condotta costituente reato.
IV.b. Principio di tassatività
E’ un altro
sotto-principio del principio di legalità e riguarda la tecnica di formulazione
delle fattispecie incriminatrici. Esso esprime
l’esigenza che i comportamenti che integrano modalità
aggressive ai beni giuridici siano specificati con sufficiente precisione e
determinatezza, sia nella formulazione linguistica che sul piano della
verificabilità empirica.
Tale principio è
diretto tanto al Legislatore quanto al Giudice: il primo deve formulare la
fattispecie incriminatrice in maniera chiara e
precisa ed il secondo, nell’applicazione della norma, deve fornire
un’interpretazione che rifletta appieno il tipo descritto.
IV.c. Principio di irretroattività
Anch’esso è
sotto-principio del principio di legalità e sancisce il divieto di applicare la
legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Tale principio è previsto all’art. 25, comma 2,
Costituzione: “nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso” e recepito dall’art. 2, comma 1, codice penale, con il
quale si dispone che “nessuno può essere
punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non
costituiva reato”.
E’ una fondamentale
garanzia di tutela del cittadino che, altrimenti, potrebbe essere punito per fatti che, al momento del loro compimento, non
costituivano reato e - quindi - erano
leciti.
La vicenda Pantani è un chiaro esempio di applicazione del principio di
irretroattività.
Il corridore,
sorpreso durante il Giro d’Italia del 1999 con valori del sangue sospetti, era
stato rinviato a giudizio sulla base della Legge 401/1989
che sanziona la frode sportiva. Al termine del giudizio penale egli fu assolto
perché, pur ritenendosi provata l’assunzione di sostanza vietata, al tempo non
era ancora stata emanata la Legge di repressione del doping 376/2000 e, quindi,
si ritenne di non emettere sentenza di condanna per un fatto che, quando fu
commesso, non era previsto dalla legge come reato.
Peraltro, sui
complessi rapporti tra la legge 401/1989 e la legge 376/2000 si rimanda a quanto scritto in altra parte di questo elaborato(cfr. n. 12).
Non contrasta con il principio di non retroattività,
ma ne è un logico corollario, l’altro principio
(espresso al secondo e terzo comma dell’art. 2 del codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna,
ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali; Se la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile”) che si riferisce alla retroattività della legge più
favorevole al reo.
E’, infatti, necessario, qualora la mutata coscienza
sociale consideri meno grave o, addirittura, non percepisca più un determinato
fatto come reato, che si attenui o ne cessi la penalizzazione.
IV.d. Divieto di analogia
L’analogia è un
procedimento di integrazione dell’ordinamento, attuato
tramite l’applicazione all’ipotesi, non disciplinata espressamente da alcuna
norma, di disposizioni regolanti casi simili (analogia legis) o desunte dai principi
generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris).
Nel nostro ordinamento vige il
divieto di applicazione analogica delle norme penali
posto dall’art. 14 delle preleggi, ove si stabilisce
che “le leggi penali e quelle che fanno
eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse
considerati”; dagli artt. 1 e 199 codice penale,
per i quali i reati, le pene e le misure di sicurezza sono solamente quelli
previsti dalla legge e dall’art. 25, comma 3, Costituzione che recita: “nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
In forza di tale
divieto e nel pieno rispetto del principio di legalità, il Giudice penale non
può individuare nuovi illeciti penali da adattare al
caso concreto, né può applicare sanzioni al di fuori dei limiti espressamente
previsti dalla legge.
L’analogia però, non deve essere confusa con
l’interpretazione estensiva. Infatti, mentre con tale metodo ermeneutico si rimane pur sempre all’interno del campo di
validità della norma ed il significato che viene dato
ad essa è legato al testo normativo (si pensi all’art. 575 codice penale,
omicidio, ove si punisce “chiunque
cagiona la morte di un uomo …”: è interpretazione estensiva consentita
riferire il termine ad ogni essere umano).
Con l’analogia,
invece, si esce completamente dai confini della norma per procedere per
somiglianze creandosi, in tal modo, una nuova norma, operazione assolutamente
non consentita per il diritto penale.
1.c. Le fonti del diritto penale
In generale, si
definiscono Fonti del Diritto gli
atti che costituiscono manifestazioni di volontà espresse da un organo dello
Stato o di altro Ente.
Le Fonti sono
determinate, a loro volta, da altre norme ed ogni norma è posta in una
gerarchia al vertice della quale vi è la Costituzione.
Ai fini
dell’individuazione delle Fonti si ricorre a dei criteri formali, quali la
denominazione dell’atto ed il procedimento di approvazione.
Per il sopra
esaminato principio della riserva di legge, nella sola materia del diritto
penale, in capo al Potere Legislativo (Parlamento) sussiste una competenza
normativa esclusiva, in virtù della quale viene
sottratta al Potere Esecutivo (Governo) la possibilità di legiferare e vengono,
di conseguenza, circoscritte le Fonti del diritto penale alla sola Legge ed
agli atti ad essa equiparati.
La Legge è quell’atto normativo contenente norme generali ed astratte, licenziato dal Parlamento, che viene identificato
mediante il criterio formale della denominazione dell’atto. Si tratta di Fonte
Primaria.
Sono, altresì,
Fonti di diritto primario i Decreti Legislativi ed i Decreti Legge,
emanazione della potestà normativa delegata al Governo. A differenza della
legge intesa in senso formale, essi sono identificati mediante il procedimento di approvazione: infatti, il Decreto Legislativo è adottato
dal Governo a seguito di Legge parlamentare di delega ed il Decreto Legge è
adottato dal Governo in circostanze di necessità e d’urgenza.
Deve, dunque,
essere esclusa dall’ambito delle Fonti del diritto penale la Legge Regionale
poiché le Regioni, sia a statuto speciale che ordinario, non possono comminare sanzioni penali e prevedere nuove ipotesi di
reato.
Tuttavia, è ammesso che, nelle materie di pertinenza
regionale, la legge della Regione possa avere un’efficacia scriminante
e riconoscere un diritto ai cittadini (si pensi al reato di esercizio
della caccia in area compresa in un parco naturale regionale che trae
fondamento dalla legge regionale che determina il divieto o meno di caccia per quell’area).
Per l’art. 189 del
Trattato di Roma, l’ambito d’intervento della legislazione della Comunità
Europea si dovrebbe limitare ad alcuni diritti fondamentali ed ai rapporti
economici così non rientrando, nel ramo penale, nelle Fonti del diritto per via
della riserva statale prevista all’art. 25 Cost.
Ciò nondimeno, per
via del generale principio del primato del diritto comunitario
sul diritto interno, la normativa comunitaria può influenzare l’applicabilità
di determinate fattispecie di reato.
2.a. Delitti e contravvenzioni
Si può definire reato ogni fatto umano che lede un bene giuridico a rilevanza
costituzionale diretta o indiretta, alla cui realizzazione
la Legge riconnette sanzioni penali, poiché - per la gravità dell’aggressione –
la tutela non penale (civile ed amministrativa) pare non sufficiente.
Nell’ambito dei
reati bisogna distinguere i delitti e
le contravvenzioni.
In linea generale,
i delitti dovrebbero rappresentare, rispetto alle contravvenzioni, le forme più
gravi di illecito penale, ma tale distinzione, seppure
di sostanza, rimane - di fatto - incerta, essendovi contravvenzioni - talvolta
- punite più severamente di delitti.
Di conseguenza,
l’unico criterio efficace per distinguere gli illeciti penali
è quello formale che si basa sul diverso tipo di pena prevista dalla legge: le
pene principali per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione, la multa; le
pene previste per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
Esempio di delitto
è contenuto nell’art. 1 della Legge 401/89 ove si
punisce la Frode in competizioni sportive: 1.”Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno
dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione
italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi
riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al
medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa
da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica
la sola pena della multa. 2. Le
stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il
denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la
promessa. 3. Se il
risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi
pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2
sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni”.
Esempio di
contravvenzione è nella violazione della normativa antinfortunistica in cui può
incorrere il titolare di un impianto sportivo che abbia disposto lavori edili.
2.b. Il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato
Il soggetto attivo del reato - anche
definito con i termini di “reo”, “colpevole”, “agente” – è colui che realizza un fatto
conforme ad una fattispecie astratta di reato.
Quindi, soggetti
attivi del reato, possono essere tutte le persone fisiche in quanto ogni persona è dotata della capacità penale, cioè
dell’attitudine a porre in essere un fatto penalmente rilevante, senza alcuna
distinzione di sesso, di etnia, di religione.
Diverso è, invece,
il discorso relativo alle condizioni di anomalia
fisica o psichica; queste situazioni non escludono l’illiceità del fatto, ma
sono rilevanti sotto il profilo dell’imputabilità (capacità alla pena) e della pericolosità (capacità alla misura di sicurezza).
Con riferimento alla figura del soggetto attivo, i reati si
possono distinguere in:
-
reati comuni, che possono essere
compiuti da ogni persona indipendentemente dal possesso di determinate
qualifiche soggettive. Il reato di lesioni colpose è comune in quanto: “chiunque cagiona
ad altri, per colpa, una lesione personale…”;
-
reati propri, che possono essere
commessi solo da persone che rivestono determinate qualifiche soggettive
meramente naturalistiche o giuridiche. Per commettere certi delitti contro la
Pubblica Amministrazione è necessario essere pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Il soggetto passivo del reato è il titolare
del bene giuridico protetto dalla singola fattispecie incriminatrice.
Può essere, pertanto, una persona fisica (omicidio), lo Stato (delitti contro
la personalità dello Stato) o una persona giuridica (reati societari).
Il soggetto passivo, però, va distinto
dall’oggetto materiale del reato che
è la persona o la cosa sulla quale si manifesta l’attività criminosa; in alcuni
casi le due nozioni coincidono (si pensi al reato di omicidio
o a quello di lesioni), ma non in altri casi (nella mutilazione fraudolenta
della propria persona, il soggetto passivo del reato è l’assicuratore e
l’oggetto materiale è il medesimo autore del fatto criminoso). Inoltre, il
soggetto passivo non va confuso con la figura del danneggiato, che è colui che ha subito un
danno risarcibile civilmente, seppure non sia il titolare del bene giuridico
tutelato dalla norma (nell’omicidio, il soggetto passivo è la vittima, i
danneggiati sono i congiunti).
Il reato si compone
di tre elementi, di pari importanza e tutti indispensabili:
I)
il fatto
tipico, inteso come fatto materiale, quale elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso di
causalità);
II)
la colpevolezza,
intesa come volontà nelle forme del dolo
e della colpa, cioè dell’elemento
soggettivo;
III)
l’antigiuridicità, intesa come
contrarietà del fatto materiale all’ordinamento giuridico.
Il termine condotta si riferisce al comportamento
umano che costituisce il reato. Per essere penalmente rilevante, la condotta
concreta deve essere tipica, vale a dire deve
essere conforme a quella descritta dalla fattispecie astratta, dunque, dalla
norma incriminatrice.
La condotta può
consistere tanto in un’azione, quanto
in un’Omissione. L’azione è rappresentata dal facere, è il movimento del corpo idoneo ad offendere
l’interesse protetto dalla norma. L’omissione, invece, non consiste in un atto
materiale, fisico; essa è un non facere, si esplica nel non compiere l’azione possibile che il
soggetto ha il dovere di compiere.
In
relazione a tali forme di condotta si possono avere
-
reati commissivi,
quelli appunto che avvengono per via di un’azione (lesioni, assunzione di
sostanze dopanti);
- reati omissivi che, invece, sono quelli che
avvengono per un’omissione, per non aver compiuto un’azione doverosa (un
allenatore si accorge di un’attività pericolosa dell’atleta e non la
impedisce).
L’evento può essere
definito il “risultato dell’azione e
dell’omissione”.
Nella legge penale,
l’espressione viene utilizzata dal Legislatore sia in
senso naturalistico come effetto naturale
della condotta umana penalmente rilevante, sia in senso prettamente
giuridico come effetto offensivo della
condotta.
In base all’evento
si possono distinguere
reati di
mera condotta, nei quali manca l’evento, essendo sufficiente per la loro
realizzazione il compimento di una determinata condotta (reato di evasione);
reati di
evento, come, ad esempio, l’omicidio colposo.
Nell’elemento
oggettivo del reato si ricomprende il nesso di
causalità che unisce la condotta omissiva o commissiva
ad un evento. L’imputazione di un evento lesivo a titolo di dolo o
a titolo di colpa, richiede, quale presupposto necessario, che il reo abbia materialmente contribuito al verificarsi dell’evento.
L’esigenza di un
legame tra condotta ed evento è sancita all’art. 27
della Costituzione ove si dispone che la responsabilità
penale è personale. Per il principio costituzionale, viene
bandita dal nostro ordinamento ogni forma di responsabilità per fatto altrui e
viene consentita unicamente una responsabilità per fatto proprio, fondata sul
nesso di causalità fra condotta ed evento.
Ne discende quanto
previsto all’art. 40, primo comma, del codice penale per il quale “nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui
dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”. Questo fondamentale principio, inoltre, è
presente in ogni fattispecie incriminatrice ed è
espresso, nelle varie norme penali, con i verbi cagionare, procurare, produrre, determinare, ecc..
L’elemento
soggettivo del reato, altrimenti detto colpevolezza, individua
l’insieme delle condizioni psicologiche necessarie per l’imputazione personale
del fatto al suo autore. Infatti, nel diritto penale
moderno non è sufficiente che un fatto illecito che costituisce reato sia
riferibile al soggetto dal punto di vista materiale, ma è anche indispensabile
che lo stesso gli sia ascrivibile dal punto di vista psicologico.
Quindi, al fine di
giungere all’imputazione di un determinato fatto ad un certo soggetto, occorre
che egli lo abbia voluto e lo abbia prodotto, pur essendo nella possibilità di
evitarlo.
La colpevolezza,
vale a dire la partecipazione psicologica dell’autore del reato al fatto si
realizza in forme di diversa intensità, rappresentate dal dolo (volontarietà del fatto) e dalla colpa (involontarietà del fatto), dove, per comune concezione, un
evento provocato volontariamente genera una disapprovazione maggiore rispetto
ad uno cagionato per imprudenza o imperizia.
4.b. Il
dolo
Il dolo è la forma
tipica di colpevolezza. Infatti, ai sensi dell’art. 42
del codice penale, la responsabilità dolosa costituisce la regola, mentre
quella colposa e preterintenzionale è l’eccezione.
D’altronde, le
norme che prevedono delitti dolosi non menzionano nel testo il dolo quale
elemento di imputazione soggettiva, a differenza di
quanto avviene per la colpa che deve espressamente comparire negli elementi
costitutivi della fattispecie astratta.
In assenza di
precise indicazioni della legge, il delitto è - quindi - doloso.
Non vi è dubbio che
il dolo sia la forma più grave di colpevolezza, dal momento che, chi offende il
bene protetto con consapevolezza e volontà agisce con una maggiore carica
aggressiva di quanti lo facciano con colpa.
L’art. 43 codice
penale, al primo comma, stabilisce che “il
delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso,
che è il risultato dell’azione o dell’omissione e da cui la legge fa dipendere
l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza
della sua azione od omissione”.
Dunque, il dolo è la rappresentazione
degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e la volontà
consapevole di realizzare il fatto tipico. Il dolo, quindi, consta
strutturalmente di due componenti psicologiche: la rappresentazione e la volontà, concettualmente distinguibili, ma in reciproco rapporto perché
gli elementi volitivi non accompagnati dagli elementi intellettivi sarebbero
una volontà inconsapevole.
La volontà è l’elemento volitivo del dolo e
consiste nell’intenzione di realizzare il fatto tipico.
Non va confuso con
il movente che è la causa psichica
della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad
agire (ad esempio, odio, desiderio di vendetta).
L’imputazione a
titolo di dolo presuppone che il dolo sussista al momento del fatto e permanga
fino all’ultimo atto della condotta tipica.
Ne deriva che il
venir meno del proposito criminoso in senso psicologico è privo di rilevanza
nei casi in cui l’agente, avendo dato vita ad un succedersi causale, non sia
oramai più in grado di condizionare il decorso dei fatti (risponde, comunque, del reato di strage chi ha collocato una bomba in
una sala d’aspetto di una stazione e, nel momento in cui sta per scoppiare,
muta l’intenzione ma non è più in grado di disinnescarla).
Un delicato
problema in ordine alla componente volitiva del dolo
consiste nello stabilire in quali circostanze un risultato esteriore della
condotta umana possa dirsi rappresentato e voluto dal soggetto attivo del
reato.
La questione è
stata risolta dalla Dottrina con l’utilizzazione del criterio del consenso. Vengono, in tal
modo, considerate volute dal soggetto, non solo le conseguenze cui lo stesso
mirava (dolo diretto), ma anche tutte
quelle conseguenze che l’agente si è prefigurato come eventualmente
verificabili (dolo eventuale).
Il dolo
eventuale si ha quando il soggetto agisce senza il fine diretto di
commettere quel reato, ma si rappresenta il rischio della sua realizzazione
quale conseguenza possibile della sua condotta, seppure indirizzata ad altri
fini, ed accetta tale eventualità.
L’accettazione del
rischio equivale a volizione del fatto di reato.
Un esempio: Caio,
disturbato dagli schiamazzi di alcuni ragazzini, getta
dal suo balcone una bottiglia di vetro per spaventarli e mandarli via. Tuttavia la bottiglia colpisce un ragazzo e, spezzandosi, lo
ferisce gravemente. Caio non aveva di certo l’intenzione di ferire
qualcuno, però aveva previsto che a tale gesto avrebbe potuto avere tali
conseguenze.
La colpa, forma meno grave di colpevolezza
rispetto al dolo, è comunque un atteggiamento
antidoveroso del soggetto il quale, a fronte dell’obbligo di comportarsi con
avvedutezza ed attenzione, ha agito con superficialità.
L’art. 43 codice
penale definisce “il delitto colposo o
contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è
voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Di conseguenza, si
può definire la colpa come l’atteggiamento psicologico di chi agisce con
negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica), oppure non
osserva regole, ordini o discipline (colpa
specifica).
La negligenza si ha quando la regola di
precauzione imponeva di tenere un comportamento positivo
(per es., chiudere il rubinetto del gas).
L’imprudenza consiste invece, nella
trasgressione di una regola che impone di non fare una certa cosa o di farla in
maniera diversa (per es.,
non mettersi alla guida in stato di profonda stanchezza).
L’imperizia è una forma di negligenza
qualificata, riferendosi alle attività che richiedono particolari conoscenze
tecniche (per es., attività
medica).
La fonte giuridica
delle regole cautelari integra la colpa
specifica, in quanto le norme violate sono
tipizzate dal Legislatore per quella specifica finalità. Infatti, la colpa specifica non consiste nella
causazione di un evento per aver violato una norma qualsiasi, ma per aver
violato una disposizione che impone particolari cautele per il compimento di attività lecite (circolazione stradale, infortuni sul
lavoro).
In concreto, questo
dovere di diligenza può tradursi in
- un obbligo di astensione:
Caio, colto da un malore, prima di mettersi alla guida della propria vettura da
competizione deve accertarsi di essere ristabilito;
- un obbligo di adottare misure cautelari:
bisogna rispettare i limiti di velocità nei centri abitati e guidare con
particolare prudenza;
- un obbligo di preventiva informazione:
il gestore di un impianto sportivo deve informarsi su tutte le norme di sicurezza
relative a tale attività al fine di preservare
l’incolumità degli utenti;
- un obbligo di controllo sull’operato altrui: il dirigente di una società sportiva
deve vigilare sull’operato dei propri collaboratori, i dipendenti devono
attenersi alle istruzioni loro impartite.
4.d. Colpa professionale
Particolare rilievo
è andata assumendo negli ultimi decenni la
responsabilità per colpa professionale
che genera conseguenze sia di natura penale che di natura risarcitoria
civile.
Rinviati alla parte
relativa alla responsabilità del medico sportivo una
trattazione più specifica (cfr. n.
9.c.) qui si rileva che l’esame del complesso problema della responsabilità
dell’esercente la professione intellettuale non può prescindere dal riferimento
alle norme del codice civile e soprattutto all’elaborazione dottrinale che ha
portato a definirla come quel complesso di attività qualificate dalla
prestazione di un’opera prevalentemente creativa, caratterizzata dal peculiare
apporto offerto dall’intelligenza e dalla cultura del professionista.
Altro elemento che
la contraddistingue è dato dall’autonomia di azione
nella prestazione dell’opera professionale, da intendersi - peraltro - non in
senso assoluto, coincidente con il concetto di libera professione, posto che se
è vero che il libero professionista è sempre anche professionista
intellettuale, non è vero il contrario, ben potendo quest’ultimo,
come nella pratica spesso accade, prestare la propria opera inquadrato in un
rapporto di lavoro subordinato; ad esempio, il medico dipendente dell’ente
ospedaliero o il perito dipendente di ente locale.
Ancora, l’art. 2232
cod. civ., al primo comma,
individua una ulteriore, essenziale, caratteristica, che consiste nel carattere
personale della prestazione, nel rapporto fiduciario che si instaura tra il
professionista e il suo cliente, avendo quest’ultimo
diritto che il professionista presti personalmente la propria opera.
Nell’adempimento della propria prestazione il professionista potrà, peraltro,
avvalersi dell’ausilio di sostituti o ausiliari, ma sempre sotto la propria
responsabilità e direzione, in modo da non far venir meno la peculiarità di
detto legame.
Nell’ambito della
colpa professionale, la giurisprudenza si è dedicata, pressoché esclusivamente,
alla responsabilità medica fissando il principio che fa discendere la penale
responsabilità del medico da una condotta professionale che sia stata
condizione necessaria dell’evento lesivo, con “elevato grado di credibilità razionale” o
“probabilità logica”.
D’altro canto, la
Cassazione Civile ha di recente
affermato (sentenza n. 17871 del 24 novembre 2003) che, in tema di
responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, per inadempimento si debba intendere, a norma dell’art. 1176 comma secondo cod. civ., l’inosservanza della normale diligenza, valutata con
riguardo alla natura dell’attività esercitata, ivi compresa anche la colpa
lieve.
Qualora, invece,
l’attività implichi la soluzione, a norma dell’art. 2236 stesso codice, di
problemi tecnici di speciale difficoltà, vale a dire richieda una perizia
superiore a quella mediamente propria di ogni buon
professionista, questi è esente da responsabilità per la colpa lieve e risponde
soltanto della colpa grave, oltre che - ovviamente - del dolo.
Esercitata dal
professionista l’attività prospettatagli in relazione al
caso concreto e, in tal modo, eseguita la prestazione alla quale si era
obbligato con la conclusione del contratto d’opera professionale, incombe al
cliente, il quale assuma di avere subito un danno, l’onere di provare la
carente prestazione professionale, l’esistenza del danno medesimo ed il
rapporto di causalità tra questo e l’inadeguata attività, mentre incombe al
professionista l’onere di provare l’impossibilità, a lui non imputabile, della
perfetta esecuzione della prestazione.
Per quanto riguarda
la difettosità o la inadeguatezza della prestazione
professionale, il cliente ha l’onere di fornire alla valutazione del giudice la
prova di sufficienti e idonei dati obiettivi, mentre, per quanto riguarda
l’onere probatorio a carico del professionista, questi è tenuto a provare
(subordinatamente all’esito positivo della prova a carico del cliente) che la
imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a forza maggiore o a caso
fortuito
Di questo, comunque, si tornerà a parlare quando più oltre (n. 9.c.) si
tratterà della responsabilità del medico sportivo.
5. LE
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Si è detto che, poiché il reato consiste nella violazione di un precetto
dell’ordinamento giuridico penale, la sua caratteristica è il contrasto con il
diritto, la sua antigiuridicità.
Le cause di
giustificazione - anche dette cause di esclusione
dell’antigiuridicità o scriminanti - sono situazioni
espressamente previste dal Legislatore, in presenza delle quali un
comportamento integrante una fattispecie di reato deve considerarsi lecito
perché vi è una norma desumibile dall’Ordinamento che lo autorizza, lo consente
o lo impone. Dal punto di vista pratico, viene meno la stessa antigiuridicità
del fatto, cioè viene eliminato il contrasto fra il
fatto e l’intero ordinamento giuridico e la sanzione è inapplicabile. Per un
esempio di facile comprensione, l’uccidere un uomo, ai sensi dell’art. 575
codice penale, costituisce reato, ma non è più tale se l’azione è avvenuta per
legittima difesa: ai sensi dell’art. 52 del codice penale ricorre, appunto, la
specifica causa di giustificazione.
Le cause di
giustificazione previste nel nostro codice penale sono: il consenso dell’avente diritto (art. 50 cod.
pen.), l’esercizio
di un diritto (art. 51 cod. pen.), l’adempimento di un dovere (art. 51 cod.
pen.), la
legittima difesa (art. 52 cod. pen.), l’uso legittimo delle armi (art. 53 cod.
pen.), lo stato
di necessità (art. 54 cod. pen.).
5.a. Consenso
dell’avente diritto
Affinché il
consenso valga da causa di giustificazione è
necessario che esso non sia elemento esplicito o implicito del reato: ad
esempio nella violenza sessuale, il dissenso della vittima è elemento
costitutivo del reato per cui l’eventuale consenso non funge da scriminante ma fa proprio venir meno il reato stesso.
Il consenso, inteso
come scriminante:
-
deve avere ad oggetto un diritto
disponibile;
-
deve essere prestato dal soggetto
titolare del diritto;
-
deve sussistere al momento del fatto;
-
deve essere prestato validamente dal
soggetto titolare capace.
Ci si è a lungo
domandati se ricorra questa causa di giustificazione in quei casi in cui il
partecipante ad un’attività sportiva consente all’offesa alla propria integrità
fisica accettando il rischio tipico di quella disciplina.
Tale conclusione,
in passato accettata dalla Corte di Cassazione, oggi è generalmente respinta
sulla base, sia delle norme del codice penale e del codice civile, nei quali si
prevede l’indisponibilità del diritto alla vita ed all’integrità fisica e, comunque, perché il consenso esercitato in sede sportiva
sarebbe così generico da non rivestire i requisiti richiesti.
5.b. L’esercizio
di un diritto
La scriminante trova il suo fondamento nell’antico principio “qui iure suo utitur
neminem laedit”, vale a
dire nella regola in base alla quale va considerato come prevalente l’interesse
di chi agisce esercitando un proprio diritto rispetto ad interessi
eventualmente confliggenti.
Requisiti di tale scriminante sono:
- esistenza di un
diritto;
- fonte del diritto
scriminante;
- titolarità del
diritto;
I casi più
rilevanti e frequenti di esercizio di un diritto sono:
- il diritto di cronaca giornalistica;
- il diritto di sciopero;
- il jus
corrigendi (il diritto dei genitori di educare i figli, il cui esercizio
può, peraltro, sfociare in fatti di reato come le percosse);
- i cd. offendicula (mezzi di tutela della proprietà – cocci di vetro
sui muri, filo spinato – il cui impiego può provocare offese ai terzi).
Quanto si è detto
riguardo alla precedente causa di giustificazione – consenso dell’avente diritto – può richiamarsi per la presente scriminante. Infatti, per
giustificare gli eventi lesivi che discendono da talune discipline (boxe,
lotta, ecc.) taluno ha sostenuto che le condotte violente, proprio perché
previste da discipline sportive riconosciute e permesse dallo Stato integrano
attività autorizzate e legittime.
In sostanza, pur
trattandosi di due interessi diversi, facenti capo a soggetti distinti (il
titolare dell’interesse leso e colui che produce la
lesione), in realtà ci si trova in presenza della stessa situazione, esaminata
ora dal punto di vista di colui che consente al rischio di lesioni alla propria
integrità fisica, ora dal punto di vista del soggetto che tali lesioni è stato
autorizzato a procurare, sempre a condizione che egli abbia rispettato
l’insieme di norme a tal fine destinate.
Si tratterebbe,
quindi, di aderire ad una “teoria mista”, nella quale confluiscono gli artt. 50 (consenso dell’avente
diritto) e 51 (esercizio di un diritto) codice penale.
5.c. La scriminante atipica dell’attività sportiva
L’opinione oggi
prevalente individua la possibilità di compiere o subire nell’ambito di una
disciplina sportiva atti obiettivamente illeciti in virtù dell’utilità sociale che
deriva dall’espresso riconoscimento statale dello Sport.
Peraltro, è
necessario perché operi la scriminante sportiva, da
un lato, che siano rispettate le regole del gioco,
dall’altro che l’attività lesiva o comunque dannosa non sia estranea allo
svolgimento della gara.
In questo senso la
Corte di Cassazione, Sez. V penale, 2 giugno 2000, n.
8910: “L’esercizio dell’attività sportiva costituisce una causa di
giustificazione non codificata. Il comportamento dello sportivo che cagioni un
evento lesivo ad un avversario non è scriminato ma
costituisce illecito penale, allorché si sostanzi
nella violazione volontaria delle regole del gioco e dei doveri di lealtà
sportiva. Di tale fatto l’agente risponde a titolo di colpa, ove sia stato
determinato dalla volontà di raggiungere il risultato ad ogni costo, anche
violando le regole del gioco; a titolo di dolo, quando il comportamento lesivo
non sia immediatamente rivolto allo svolgimento di una azione
di gioco, ma sia piuttosto diretto ad intimorire l’avversario o a dissuaderlo
dall’opporre un qualsiasi contrasto”.
Con questa importante sentenza la Corte ha confermato la
responsabilità per il reato di lesioni volontarie di un giocatore il quale,
durante una partita di pallacanestro e a gioco fermo, sferrava un pugno
all’avversario procurandogli una frattura alla mandibola. Nella motivazione, la
Suprema Corte ha affermato che l’esercizio dell’attività sportiva costituisce
causa di giustificazione atipica, avente la sua ragion d’essere nel fatto che è
ammessa ed incoraggiata dallo Stato e ritenuta utile dalla coscienza sociale.
Inoltre, dopo aver affermato che nel basket sono possibili scontri fisici tra
giocatori, con il conseguente prodursi di eventi
lesivi, la Cassazione ha indicato i principali criteri da osservare nella
valutazione delle singole fattispecie:
- il giocatore che
abbia rispettato le regole del gioco, l’integrità fisica dell’avversario, nonché il dovere di lealtà verso lo stesso, non sarà
perseguibile penalmente, perché non si può ritenere superato il “rischio
consentito”;
- il giocatore che abbia violato involontariamente le regole del gioco a causa,
per esempio, della carica agonistica, della stanchezza fisica, senza però
superare il “rischio consentito”, sarà ritenuto responsabile di mero illecito sportivo;
- il giocatore che abbia violato volontariamente le regole del gioco, senza
rispettare i doveri di lealtà verso l’avversario, non potrà essere
giustificato. In tal caso si potranno verificare due ipotesi:
a) se il fatto è
stato realizzato nel corso di un’azione di gioco ed il mancato rispetto delle
regole sia dovuto alla “ansia di risultato”, vi sarà
responsabilità a titolo di colpa;
b) qualora la competizione sportiva sia stata solo l’occasione dell’azione
volta a cagionare l’evento, ovvero quando il comportamento posto in essere dal
giocatore autore del fatto lesivo non sia stato immediatamente rivolto
all’azione di gioco, ma piuttosto ad intimorire l’antagonista e a dissuaderlo
dall’opporre un qualsiasi contrasto o a punirlo per un fallo involontario
subito, vi sarà una responsabilità a titolo di dolo.
L’esercizio di
un’attività sportiva viene così a costituire, pur non codificata, una vera e
propria causa di non punibilità.
5.d. Adempimento di un dovere
Esempio tipico
dell’adempimento di un dovere è
quello del poliziotto che procede all’arresto in flagranza del ladro,
privandolo della sua libertà personale, condotta altrimenti costituente reato.
Tale scriminante trova applicazione esclusivamente nei rapporti
di subordinazione disciplinati dal diritto pubblico e non anche in quelli di
diritto privato intercorrenti fra datore di lavoro e dipendente.
5.e. Legittima
difesa
La legittima difesa
rappresenta un residuo di autotutela
che lo Stato riconosce al cittadino, nel caso in cui l’intervento della forza
pubblica non avvenga o avvenga troppo tardi.
Fra l’azione
aggressiva e la reazione del soggetto aggredito deve sussistere una proporzione
(principio del bilanciamento degli
interessi), nel senso che la proporzionalità sussiste laddove il male
provocato dall’aggredito all’aggressore risulta essere inferiore, uguale o
tollerabilmente superiore a quello subito. Non vi è quindi proporzione quando,
con un colpo di fucile, si uccida chi con un bastone
intendeva solo percuotere.
Si devono,
pertanto, distinguere i requisiti dell’azione da quelli della reazione.
Sono requisiti
dell’azione aggressiva:
- l’aggressione del
bene giuridico tutelato che deve provenire da una condotta commissiva
o omissiva umana. Può provenire anche da un animale o
da una cosa, ma solamente se è individuabile un soggetto obbligato a vigilare
su di essi (ad es., il
proprietario del cane);
- oggetto
dell’aggressione deve essere qualsiasi diritto giuridicamente tutelato (diritti
della persona, diritti patrimoniali, ecc.);
- il pericolo deve
essere attuale; non si deve, quindi, trattare di un pericolo ormai trascorso o
di un pericolo futuro, ma di un’incombente minaccia di lesione.
Requisiti della
reazione, in presenza dei quali essa risulta essere
giustificata:
- deve essere
necessaria al fine di salvaguardare il bene posto in pericolo; l’aggredito di
fronte all’alternativa di reagire o subire, non può
preservare la propria persona se non reagendo;
- deve essere proporzionata e questo giudizio
va effettuato - con valutazione in allora - facendo un
rapporto di valore fra il bene minacciato ed il bene leso (se il proprietario
spara in aria due colpi di fucile per spaventare il ladro che cercava di rubare
nell’orto si ha una reazione proporzionata, se invece spara addosso al ladro
con l’intento di ferirlo o ucciderlo, la reazione non è proporzionata).
5.f. Uso legittimo delle armi
L’art. 53 del
codice penale prevede che “non è punibile
il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio,
fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione
fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di
vincere una resistenza all’autorità e comunque di
impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario,
omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.
L’uso delle armi da
parte della forza pubblica è, quindi, legittimo non solo quando serve a vincere
una resistenza attiva, ma anche allorché si renda necessario per poter
esercitare con sicurezza le pubbliche funzioni (ad esempio, per respingere
manifestazioni di tifosi violenti), purché sussista un rapporto di proporzione,
vale a dire che la forza fisica usata deve essere quella minima indispensabile
per vincere la resistenza.
Questa scriminante ha natura sussidiaria, essendo invocabile solo
qualora difettino i requisiti della legittima difesa e dell’adempimento di un
dovere.
5.g. Stato di
necessità
Si differenzia
dalla legittima difesa perché, mentre per quella si reagisce contro un
aggressore che minaccia di offendere un nostro diritto, nell’ipotesi in
questione si agisce per sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona e
l’azione difensiva ricade, non sull’aggressore, ma su di un terzo estraneo che
non ha provocato la situazione di pericolo.
Esempio tipico di
stato di necessità è rappresentato dell’alpinista, che
per salvare se stesso da morte certa, taglia la fune a cui è legato il compagno
facendolo precipitare.
6. CONCORSO DI
PERSONE NEL REATO
Il reato può essere commesso da un solo soggetto o da una
pluralità di soggetti che concorrono alla realizzazione
dello stesso.
In quest’ultimo caso si parla di concorso
di persone nel reato.